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Documento


133426
IDG800600067
80.06.00067 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
branca giuseppe
cass. sez. ii civ. 22 febbraio 1979, n. 1141
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2666-2667
d304110
l' a. concorda pienamente con il principio affermato dalla corte di cassazione, in tema di distanze legali, e cioe' che quando il proprietario che ha costruito per primo demolisce il suo edificio senza l' intenzione di ricostruirlo immediatamente, il vicino non e' tenuto alla distanza legale rispetto ad esso e, se ha edificato prima della demolizione, dovra' al massimo il risarcimento dei danni. rileva infatti che una interpretazione strettamente letterale della norma relativa alle distanze, avrebbe condotto ad un risultato formalistico, abnorme e del tutto contrario ai principi del buon senso.
art. 873 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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