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133430
IDG800600071
80.06.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
proto pisani andrea
regolamento di giurisdizione per mancanza di domanda giudiziale?
osservazioni a cass. 10 gennaio 1979, n. 149
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2704-2707
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4024
l' a. critica decisamente la sentenza della corte di cassazione che afferma: "la mancanza di domanda giudiziale, cioe' dell' iniziativa di una parte che, perseguendo la tutela di interessi individualizzati, da vita al correlativo rapporto giuridico processuale, determina il difetto assoluto di giurisdizione, come tale denunciabile tramite regolamento di giurisdizione". rileva che le sezioni unite hanno illegittimamente e incostituzionalmente consentito l' utilizzazione dell' istituto del regolamento di giurisdizione al di la' delle tre ipotesi tassativamente indicate dall' art. 37 c.p.c. ed in particolare ai casi di improponibilita' assoluta della domanda fra privati. conclude che se anche l' "istanza" presentata al pretore non potesse essere qualificata come domanda giudiziale, si sarebbe stati alla presenza di un vizio che determinava la nullita' dell' atto introduttivo del giudizio, vizio disciplinato dal combinato disposto degli artt. 125, 156, 164 c.p.c., che andava denunciato ed esaminato dal giudice di merito nella fase cautelare prima e in quella di merito in senso stretto poi, e non certo alla presenza di una questione di giurisdizione in senso tecnico ex art. 37 c.p.c..
art. 41 c.p.c. art. 99 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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