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| IDG800600071 | |
| 80.06.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| proto pisani andrea
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| regolamento di giurisdizione per mancanza di domanda giudiziale?
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| osservazioni a cass. 10 gennaio 1979, n. 149
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2704-2707
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4024
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| l' a. critica decisamente la sentenza della corte di cassazione che
afferma: "la mancanza di domanda giudiziale, cioe' dell' iniziativa
di una parte che, perseguendo la tutela di interessi
individualizzati, da vita al correlativo rapporto giuridico
processuale, determina il difetto assoluto di giurisdizione, come
tale denunciabile tramite regolamento di giurisdizione". rileva che
le sezioni unite hanno illegittimamente e incostituzionalmente
consentito l' utilizzazione dell' istituto del regolamento di
giurisdizione al di la' delle tre ipotesi tassativamente indicate
dall' art. 37 c.p.c. ed in particolare ai casi di improponibilita'
assoluta della domanda fra privati. conclude che se anche l'
"istanza" presentata al pretore non potesse essere qualificata come
domanda giudiziale, si sarebbe stati alla presenza di un vizio che
determinava la nullita' dell' atto introduttivo del giudizio, vizio
disciplinato dal combinato disposto degli artt. 125, 156, 164 c.p.c.,
che andava denunciato ed esaminato dal giudice di merito nella fase
cautelare prima e in quella di merito in senso stretto poi, e non
certo alla presenza di una questione di giurisdizione in senso
tecnico ex art. 37 c.p.c..
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| art. 41 c.p.c.
art. 99 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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