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| IDG800600075 | |
| 80.06.00075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de rubertis giovanni
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| sull' ambito di applicazione del comma 3 dell' art. 162 cod. civile
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| nota app. catania 23 marzo 1979
app. catania 29 aprile 1979
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2735-2745
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30128
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| l' a. annota della corte d' appello di catania due decreti che pur
essendo stati redatti dallo stesso magistrato giungono a conclusioni
opposte. rileva infatti che mentre nel decreto del 23 marzo 1979 si
statuisce la necessita' dell' autorizzazione del giudice per mutare,
con convenzione successiva al matrimonio, il regime della comunione
legale in quello di separazione dei beni; nel decreto 29 aprile 1977
si afferma la non necessita' di una tale autorizzazione. denota che
stando alla lettera della legge, l' autorizzazione sembra necessaria
solamente per il mutamento di convenzione, il mutamento di regime non
convenzionale, come e' certamente nella quasi totalita' dei casi
quello della comunione dei beni, resterebbe, quindi, fuori dell'
ambito di applicazione della norma in questione. dopo una lunga
disquisizione sulle due opposte interpretazioni, estensiva e
limitativa, conclude di schierarsi per la tesi che estende la
necessita' della preventiva autorizzazione anche al mutamento del
regime legale.
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| art. 162 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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