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| IDG800600076 | |
| 80.06.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barone carlo maria
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| nota a cass. sez. un. civ. 5 ottobre 1979, n. 5146
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2581-2582
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4024
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| l' a. annota la sentenza della corte di cassazione in cui si afferma:
"rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione
della domanda con la quale il titolare della licenza di commercio per
la vendita al minuto, dopo aver ottenuto dal consiglio di stato l'
annullamento, per difetto di motivazione, del provvedimento comunale
di diniego del visto di rinnovo dell' autorizzazione in quanto
"archiviata ed annullata", chiede la condanna del comune al
risarcimento dei danni che assume di aver subito per effetto di quel
provvedimento". rileva di notevole importanza le precisazioni che: a)
la posizione attribuita al privato della licenza di commercio,
prevista dal r.d. n. 2174 del 1926 e, ora, dalla l. n. 426 del 1971,
ha la consistenza del diritto soggettivo ed e' tutelabile come tale
anche nei confronti della pubblica amministrazione; b) la
qualificazione della indicata posizione non e' impedita dal potere di
revoca e/o ritiro della licenza da parte della pubblica
amministrazione che importano l' affievolimento e/o la degradazione
ad interesse legittimo; c) una volta rimosso nelle competenti sedi,
l' atto che ne ha determinato l' affievolimento o la degradazione la
posizione del titolare della licenza riacquista la sua consistenza
originaria di diritto soggettivo e puo' essere tutelata avanti il
giudice ordinario con l' azione di risarcimento dei danni.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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