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133435
IDG800600076
80.06.00076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone carlo maria
nota a cass. sez. un. civ. 5 ottobre 1979, n. 5146
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2581-2582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4024
l' a. annota la sentenza della corte di cassazione in cui si afferma: "rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda con la quale il titolare della licenza di commercio per la vendita al minuto, dopo aver ottenuto dal consiglio di stato l' annullamento, per difetto di motivazione, del provvedimento comunale di diniego del visto di rinnovo dell' autorizzazione in quanto "archiviata ed annullata", chiede la condanna del comune al risarcimento dei danni che assume di aver subito per effetto di quel provvedimento". rileva di notevole importanza le precisazioni che: a) la posizione attribuita al privato della licenza di commercio, prevista dal r.d. n. 2174 del 1926 e, ora, dalla l. n. 426 del 1971, ha la consistenza del diritto soggettivo ed e' tutelabile come tale anche nei confronti della pubblica amministrazione; b) la qualificazione della indicata posizione non e' impedita dal potere di revoca e/o ritiro della licenza da parte della pubblica amministrazione che importano l' affievolimento e/o la degradazione ad interesse legittimo; c) una volta rimosso nelle competenti sedi, l' atto che ne ha determinato l' affievolimento o la degradazione la posizione del titolare della licenza riacquista la sua consistenza originaria di diritto soggettivo e puo' essere tutelata avanti il giudice ordinario con l' azione di risarcimento dei danni.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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