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| IDG800600078 | |
| 80.06.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| matacchioni franco
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| cass. sez. iii civ. 27 settembre 1979, n. 4989
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| Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2598-2600
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4052; d3065
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| l' a. si propone di spiegare la prima massima contenuta nella
sentenza n. 4989 della corte di cassazione leggendo la motivazione in
diritto alla luce della narrativa del fatto. poiche' nella massima si
dice: "il giudice d' appello non puo' dichiarare inammissibile l'
immutazione del thema decidendi effettuata dall' autore nel corso del
giudizio di primo grado senza opposizione da parte del convenuto e
senza proposizione al riguardo di un motivo di gravame", ritiene
opportuno chiarire che il giudice d' appello, aveva presupposto che
il mutamento della causa petendi fosse stato introdotto dall' attore
solo con la comparsa conclusionale, mentre per la cassazione cio' era
avvenuto con precedente memoria, e dunque in tempo perche' il
convenuto potesse rifiutare il contraddittorio sul nuovo tema, che
invece accetto'. aggiunge quindi che, in diritto, l' errore del
giudice d' appello e' uno solo di aver emesso ex officio, in assenza
di un motivo di gravame, una pronuncia che avrebbe potuto emettere ex
officio il giudice di primo grado, se fosse stato vero che l'
immutazione era avvenuta soltanto con la comparsa conclusionale. per
quanto riguarda la seconda massima, concorda con la cassazione, nell'
individuare nella fattispecie in esame un deposito gratuito non
esimente tuttavia il depositario dal provare che il mancato
raggiungimento del risultato contrattuale derivi dal fatto a lui non
imputabile.
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| art. 190 c.p.c.
art. 346 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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