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133437
IDG800600078
80.06.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
matacchioni franco
cass. sez. iii civ. 27 settembre 1979, n. 4989
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 11, pt. 1, pag. 2598-2600
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4052; d3065
l' a. si propone di spiegare la prima massima contenuta nella sentenza n. 4989 della corte di cassazione leggendo la motivazione in diritto alla luce della narrativa del fatto. poiche' nella massima si dice: "il giudice d' appello non puo' dichiarare inammissibile l' immutazione del thema decidendi effettuata dall' autore nel corso del giudizio di primo grado senza opposizione da parte del convenuto e senza proposizione al riguardo di un motivo di gravame", ritiene opportuno chiarire che il giudice d' appello, aveva presupposto che il mutamento della causa petendi fosse stato introdotto dall' attore solo con la comparsa conclusionale, mentre per la cassazione cio' era avvenuto con precedente memoria, e dunque in tempo perche' il convenuto potesse rifiutare il contraddittorio sul nuovo tema, che invece accetto'. aggiunge quindi che, in diritto, l' errore del giudice d' appello e' uno solo di aver emesso ex officio, in assenza di un motivo di gravame, una pronuncia che avrebbe potuto emettere ex officio il giudice di primo grado, se fosse stato vero che l' immutazione era avvenuta soltanto con la comparsa conclusionale. per quanto riguarda la seconda massima, concorda con la cassazione, nell' individuare nella fattispecie in esame un deposito gratuito non esimente tuttavia il depositario dal provare che il mancato raggiungimento del risultato contrattuale derivi dal fatto a lui non imputabile.
art. 190 c.p.c. art. 346 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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