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133444
IDG800600180
80.06.00180 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nasi antonio
ipotesi sulla revocabilita' delle ordinanze previste nel primo comma dell' art. 423 del codice di procedura civile
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 377-388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d760; d4192; d406
osserva l' a. che la previsione dell' art. 423 comma 1 c.p.c. presuppone una domanda e la mancata contestazione parziale della domanda: siamo quindi dentro la logica del giudizio, cio' che impedisce di ravvisare nelle ordinanze ex art. 423 atti che consacrano un negozio tra le parti, come sostengono alcuni per argomentarne l' irrevocabilita'. ma l' a. esclude anche l' assimilazione di tali ordinanze con le sentenze parziali; quindi dovra' dedursi la loro revocabilita', ad opera del medesimo giudice che ha emanato il primo giudizio. la funzionalita' specifica dei provvedimenti a cognizione sommaria e' costituita infatti dalla loro esecutivita' immediata, ferma restando la revocabilita', ma solo con la sentenza che decide la causa.
art. 423 comma 1 c.p.c. l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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