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| IDG800600181 | |
| 80.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| centofanti siro
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| i licenziamenti per riduzione di personale (nei settori non
interessati da procedure sindacali) nel sistema della legge n.
675/1977
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| Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 389-402
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74701; d763
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| la legge 12 agosto 1977, n. 675 introduce una fase di consultazione
prima di ogni attuazione di riduzione di personale, nei settori non
interessati da procedure sindacali: l' impresa che intenda procedere
a licenziamenti collettivi ha l' obbligo di comunicarlo all' ufficio
provinciale del lavoro e quest' ultimo ha l' obbligo istituzionale di
convocare le parti. per quanto riguarda l' ambito di applicazione di
tale procedura l' a. sostiene che questo si estende ai settori
bancario e assicurativo, commerciale, agricolo, dei trasporti e dei
datori di lavoro non imprenditori, e a maggior ragione anche alle
imprese industriali e artigianali non vincolate dall' accordo
interconfederale 5 maggio 1965, senza alcuna aprioristica limitazione
numerica. tale procedura e' prevista a pena di nullita' dei
licenziamenti, nullita' che deriva dalla violazione di un requisito
formale-procedimentale: l' imprenditore e' quindi obbligato a
reintegrare il lavoratore licenziato e a corrispondergli la
retribuzione fino a tale momento, ma per i danni medio tempore dovra'
applicarsi il regime ordinario, e non quello specifico delle cinque
mensilita' previsto dall' art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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| l. 12 agosto 1977, n. 675
acc. interconfederale 5 maggio 1965 (licenziamenti per riduzione di
personale)
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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