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133445
IDG800600181
80.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
centofanti siro
i licenziamenti per riduzione di personale (nei settori non interessati da procedure sindacali) nel sistema della legge n. 675/1977
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 389-402
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74701; d763
la legge 12 agosto 1977, n. 675 introduce una fase di consultazione prima di ogni attuazione di riduzione di personale, nei settori non interessati da procedure sindacali: l' impresa che intenda procedere a licenziamenti collettivi ha l' obbligo di comunicarlo all' ufficio provinciale del lavoro e quest' ultimo ha l' obbligo istituzionale di convocare le parti. per quanto riguarda l' ambito di applicazione di tale procedura l' a. sostiene che questo si estende ai settori bancario e assicurativo, commerciale, agricolo, dei trasporti e dei datori di lavoro non imprenditori, e a maggior ragione anche alle imprese industriali e artigianali non vincolate dall' accordo interconfederale 5 maggio 1965, senza alcuna aprioristica limitazione numerica. tale procedura e' prevista a pena di nullita' dei licenziamenti, nullita' che deriva dalla violazione di un requisito formale-procedimentale: l' imprenditore e' quindi obbligato a reintegrare il lavoratore licenziato e a corrispondergli la retribuzione fino a tale momento, ma per i danni medio tempore dovra' applicarsi il regime ordinario, e non quello specifico delle cinque mensilita' previsto dall' art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
l. 12 agosto 1977, n. 675 acc. interconfederale 5 maggio 1965 (licenziamenti per riduzione di personale) art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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