| la corte di cassazione sostiene la liceita' della esecuzione della
sanzione disciplinare subito dopo la sua (legittima) irrogazione, nel
rispetto delle formalita' previste dall' art. 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300: solo il ricorso al collegio di arbitrato e
conciliazione determinerebbe l' effetto sospensivo, ope legis, dell'
efficacia della sanzione. ma non convince, osserva l' a., che proprio
l' atto per cui e' predisposto il procedimento di verifica si possa
senz' altro eseguire, senza con questo vanificare in pratica il
sistema garantistico che e' alla base di tutto il procedimento.
infatti, finche' non si sia verificato o il comportamento omissivo
del lavoratore, o non si sia esaurito il giudizio da parte del
collegio arbitrale, l' inflizione resta paralizzata, perche'
sottoposta a condizione di efficacia, ed e' solo al verificarsi di
una di tali condizioni che la sanzione puo' essere eseguita. l'
invalidita' della esecuzione, conclude l' a., provoca anche l'
invalidita' della sanzione irrogata, a causa dell' inscindibilita'
dell' atto; inoltre, per la sua indubbia portata inderogabile, tale
sistema garantistico prevale su clausole eventualmente difformi
contenute in contratti collettivi.
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