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133446
IDG800600182
80.06.00182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d' aloja leonello
appunti sulla giurisprudenza in tema di esecutivita' della sanzione disciplinare
Dir. lav., an. 53 (1979), fasc. 5, pt. 1, pag. 403-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d745
la corte di cassazione sostiene la liceita' della esecuzione della sanzione disciplinare subito dopo la sua (legittima) irrogazione, nel rispetto delle formalita' previste dall' art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300: solo il ricorso al collegio di arbitrato e conciliazione determinerebbe l' effetto sospensivo, ope legis, dell' efficacia della sanzione. ma non convince, osserva l' a., che proprio l' atto per cui e' predisposto il procedimento di verifica si possa senz' altro eseguire, senza con questo vanificare in pratica il sistema garantistico che e' alla base di tutto il procedimento. infatti, finche' non si sia verificato o il comportamento omissivo del lavoratore, o non si sia esaurito il giudizio da parte del collegio arbitrale, l' inflizione resta paralizzata, perche' sottoposta a condizione di efficacia, ed e' solo al verificarsi di una di tali condizioni che la sanzione puo' essere eseguita. l' invalidita' della esecuzione, conclude l' a., provoca anche l' invalidita' della sanzione irrogata, a causa dell' inscindibilita' dell' atto; inoltre, per la sua indubbia portata inderogabile, tale sistema garantistico prevale su clausole eventualmente difformi contenute in contratti collettivi.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 cass. sez. lav. 12 novembre 1978, n. 4910
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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