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133477
IDG800700010
80.07.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
bruciatori a nafta per il riscaldamento dei forni di cottura del pane e depenalizzazione delle contravvenzioni punibili soltanto con ammend
nota a cass. sez. vi pen. 8 giugno 1977, n. 7371
Giur. agr. it., an. 26 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 41-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d531
l' a. trae spunto dalla sentenza annotata, alla quale aderisce, per qualche considerazione sulla depenalizzazione operata dalla legge n. 706 del 1975. attraverso un breve esame delle varie tesi, anche in contrasto, osserva che l' effetto depenalizzante va circoscritto solo alle ipotesi sanzionate con la pena dell' ammenda prima dell' entrata in vigore della legge e va direttamente collegato alle "violazioni", cioe' alla singola fattispecie prevista dalle norme e non al reato, cioe' all' intero fatto penalmente rilevante. si sofferma poi sui vari casi di esclusione dalla depenalizzazione di fattispecie contravvenzionali punite con l' ammenda, osservando come non sia consentito estendere tale esclusione oltre i precisi limiti previsti dalla legge in esame. ritiene dunque che le contravvenzioni relative alle frodi alimentari a tutela della salute pubblica non siano depenalizzate e che in tale previsione rientri l' uso dei bruciatori a nafta per il riscaldamento dei forni di cottura del pane che costituisce, a suo avviso, ancora un reato.
art. 14 comma 2 lett. b l. 24 dicembre 1975, n. 706 art. 3 l. 31 luglio 1956, n. 1002
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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