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| IDG800700010 | |
| 80.07.00010 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazza leonardo
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| bruciatori a nafta per il riscaldamento dei forni di cottura del pane
e depenalizzazione delle contravvenzioni punibili soltanto con ammend
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| nota a cass. sez. vi pen. 8 giugno 1977, n. 7371
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| Giur. agr. it., an. 26 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 41-44
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d531
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| l' a. trae spunto dalla sentenza annotata, alla quale aderisce, per
qualche considerazione sulla depenalizzazione operata dalla legge n.
706 del 1975. attraverso un breve esame delle varie tesi, anche in
contrasto, osserva che l' effetto depenalizzante va circoscritto solo
alle ipotesi sanzionate con la pena dell' ammenda prima dell' entrata
in vigore della legge e va direttamente collegato alle "violazioni",
cioe' alla singola fattispecie prevista dalle norme e non al reato,
cioe' all' intero fatto penalmente rilevante. si sofferma poi sui
vari casi di esclusione dalla depenalizzazione di fattispecie
contravvenzionali punite con l' ammenda, osservando come non sia
consentito estendere tale esclusione oltre i precisi limiti previsti
dalla legge in esame. ritiene dunque che le contravvenzioni relative
alle frodi alimentari a tutela della salute pubblica non siano
depenalizzate e che in tale previsione rientri l' uso dei bruciatori
a nafta per il riscaldamento dei forni di cottura del pane che
costituisce, a suo avviso, ancora un reato.
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| art. 14 comma 2 lett. b l. 24 dicembre 1975, n. 706
art. 3 l. 31 luglio 1956, n. 1002
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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