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133591
IDG800900043
80.09.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
nota a cass. sez. vi pen. 12 febbraio 1979
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 2, pag. 282-283
d50124; d50413
dimostrato che la sentenza in esame muove da premesse perfettamente in linea con la costante giurisprudenza della cassazione, l' a. rileva come invece susciti perplessita', pur in mancanza di precedenti specifici, l' affermazione secondo cui il rigetto del motivo di ricorso concernente la motivazione del giudizio di comparazione fra le circostanze e, percio', la determinazione della pena in base al decreto legge 11 aprile 1974 n. 99, precluderebbe l' applicabilita' della normativa previgente, anche agli effetti della prescrizione. tale iter argomentativo sembra, infatti, obliterare l' obbligo dell' immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato previsto dall' art. 152 comma 1 codice procedura penale.
art. 152 c.p.p. art. 538 c.p.p. art. 69 c.p. art. 589 c.p. art. 590 c.p. l. 7 giugno 1974, n. 220
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