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133627
IDG800900079
80.09.00079 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
franchini antonio
legge "merli" e codice penale
nota a trib. treviso 18 dicembre 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 3, pt. 2, pag. 632-635
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
e' dubbio, in dottrina e giurisprudenza, se l' art. 26 della legge n. 319 del 1976 abroghi o meno l' art. 635 codice penale (delitto di danneggiamento). per l' a. l' art. 26 abroga espressamente ogni altra norma che disciplina la materia degli scarichi. il legislatore avrebbe riconosciuto "l' evidente forzatura della pregressa applicazione di tali ipotesi criminose alla violazione di c.d. interessi collettivi". percio' il reato di scarico abusivo rende inapplicabile il titolo di cui all' art. 635 codice penale in regime di concorso formale. per scarico dovra' intendersi "una immissione nelle acque di sostanze inquinanti provenienti da insediamenti produttivi o civili aventi il carattere della continuita' o permanenza". una immissione occasionale trova invece sanzione nelle norme del diritto criminale comune. la diversita' di trattamento che ne consegue puo' essere incostituzionale (le norme speciali prevedono contravvenzioni, mentre le fattispecie delittuose comuni sono applicabili solo se vi sia dolo).
art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 635 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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