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133634
IDG800900087
80.09.00087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la cute giuseppe
aggiotaggio immobiliare
nota a decr. pret. roma 30 aprile 1979 decr. pret. roma 15 marzo 1979 decr. pret. messina 26 febbraio 1979 decr. pret. messina 20 febbraio 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 938-944
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51601
la fattispecie di aggiotaggio immobiliare e', per alcune pronunce, ammissibile, considerando le abitazioni, nell' attuale situazione, prodotti di prima necessita'; per altre, non puo' attuarsi procedimento analogico in malam partem di norme rivolte a soli titoli e merci o beni mobili. la manovra speculativa ex art. 501 bis codice penale e' punibile solo se consegua un lucro, non ottenibile in normale situazione di mercato. percio' la sottrazione di abitazioni in regime vincolistico non viola l' art. 501 bis, perche' non consegue nessun vantaggio economico al proprietario. certa giurisprudenza applica alla fattispecie l' art. 501 codice penale: uso di artifici (sottrazione di immobili al mercato) per ottenere revisioni in aumento del prezzo delle locazioni, in modo idoneo a turbare il mercato; la valutazione sull' idoneita' e' da farsi ex antea. l' a. conclude con osservazioni in materia di sequestro degli immobili.
art. 501 c.p. art. 501 bis c.p. l. 27 maggio 1978, n. 392
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