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133637
IDG800900090
80.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
materia italo
una nuova figura di reato permanente: la contravvenzione preveduta dal secondo comma dell' art. 21 della legge "merli"
nota a pret. roma 4 ottobre 1978
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 973-978
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' individuazione della natura permanente o istantanea di un reato e' fondamentale ai fini dell' applicazione di una causa estintiva del reato stesso. elementi della contravvenzione prevista dall' art. 21 comma 2 della legge merli risultano, da una analisi sistematica, al di la' della lettera, essere la persistenza dello scarico industriale e non solo la mancata presentazione della domanda di autorizzazione o rinnovo. ai fini dell' applicabilita' dell' amnistia, andra' individuato il "tempus commissi delicti". nella fattispecie, la mancata presentazione della domanda nel termine, per alcuni costituisce reato omissivo proprio, istantaneo; per altri la scadenza del termine fa solo decorrere la permanenza. motivi di ratio legislativa e di lettera della legge indicano che il reato in esame e' permanente. la permanenza cessera', oltre che in via generale con la sentenza al primo grado, con la presentazione della domanda o la chiusura dello scarico.
l. 10 maggio 1976, n. 319
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