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133638
IDG800900091
80.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
sulla travagliata interpretazione del nuovo testo dell' art. 538 comma 3 c.p.p.: un' apparente questione di legittimita' costituzional
nota a ord. proc. rep. trib. min. napoli 31 gennaio 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 987-992
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6353
la competenza nel merito, attribuita alla suprema corte dalla nuova formula dell' art. 538 comma 3 codice procedura penale, ha generato dubbi di applicazione, e numerosi rinvii alla corte costituzionale, tra i quali il provvedimento annotato. una prima serie di problemi concerne la possibilita' dell' intervento nei casi di inammissibilita' originaria o sopravvenuta del ricorso, e il momento di sopravvenienza delle nuove leggi. si controverte inoltre sull' ammissibilita' dell' intervento ove non ci sia una successione di leggi. pur non verificandosi nel caso in esame, e' possibile ipotizzare il problema dell' impugnabilita' delle decisioni della cassazione ex art. 538 comma 3 codice procedura penale, contro le quali non e' prevista impugnativa. per l' a. anche in presenza di una reformatio in peius, su ricorso del solo imputato, esigenze di certezza devono fare ritenere costituzionalmente legittima l' inoppugnabilita' della statuizione.
art. 538 comma 3 c.p.p. art. 552 c.p.p. art. 111 cost. d.l. 20 aprile 1974, n. 104
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