| 133638 | |
| IDG800900091 | |
| 80.09.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazza leonardo
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| sulla travagliata interpretazione del nuovo testo dell' art. 538
comma 3 c.p.p.: un' apparente questione di legittimita' costituzional
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| nota a ord. proc. rep. trib. min. napoli 31 gennaio 1979
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 987-992
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6353
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| la competenza nel merito, attribuita alla suprema corte dalla nuova
formula dell' art. 538 comma 3 codice procedura penale, ha generato
dubbi di applicazione, e numerosi rinvii alla corte costituzionale,
tra i quali il provvedimento annotato. una prima serie di problemi
concerne la possibilita' dell' intervento nei casi di
inammissibilita' originaria o sopravvenuta del ricorso, e il momento
di sopravvenienza delle nuove leggi. si controverte inoltre sull'
ammissibilita' dell' intervento ove non ci sia una successione di
leggi. pur non verificandosi nel caso in esame, e' possibile
ipotizzare il problema dell' impugnabilita' delle decisioni della
cassazione ex art. 538 comma 3 codice procedura penale, contro le
quali non e' prevista impugnativa. per l' a. anche in presenza di una
reformatio in peius, su ricorso del solo imputato, esigenze di
certezza devono fare ritenere costituzionalmente legittima l'
inoppugnabilita' della statuizione.
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| art. 538 comma 3 c.p.p.
art. 552 c.p.p.
art. 111 cost.
d.l. 20 aprile 1974, n. 104
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