Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133642
IDG800900095
80.09.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marconi guglielmo
apologia sovversiva, violenza scritta ed eversione ideologica
nota a ass. teramo 16 febbraio 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 6, pt. 2, pag. 1179-1204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5101
l' a. svolge preliminarmente osservazioni sul pericolo illiberale insito nel considerare i reati di apologia come reati di pericolo presunto, senza analizzare se il bene protetto e' leso nella fattispecie. l' apologia, a differenza dell' istigazione, incide solo sull' intelletto, senza stimolare le volonta' altrui a determinati comportamenti. l' apologia si differenzia dalla propaganda, e viene intesa per lo piu' come istigazione indiretta. la nascita del reato di propaganda e apologia sovversiva (art. 272 codice penale) evidenzia essere questo mero reato d' opinione. pure nello stato repubblicano tendenze autoritarie hanno mantenuto in vigore tale norma: l' a. sviluppa ampiamente questa analisi. esamina poi i termini della disputa sul concetto di evento, in senso giuridico presente in tutti i reati, o in senso naturalistico, assente nei reati di condotta. conclude l' affermazione che il reato in esame e' formale, e percio' non si richiede un evento oltre la condotta, non deve portare a ritenere quest' ultima senz' altro lesiva dell' interesse protetto. rischi analoghi discendono dall' applicazione della categoria del reato di pericolo presunto, categoria che si risolve in una violazione dell' art. 49 comma 2 codice penale. de iure condendo si propone l' abolizione dell' art. 272 codice penale per i rischi di utilizzazione per fini di persecuzione politica.
art. 272 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati