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| IDG800900095 | |
| 80.09.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marconi guglielmo
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| apologia sovversiva, violenza scritta ed eversione ideologica
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| nota a ass. teramo 16 febbraio 1979
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 6, pt. 2, pag. 1179-1204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5101
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| l' a. svolge preliminarmente osservazioni sul pericolo illiberale
insito nel considerare i reati di apologia come reati di pericolo
presunto, senza analizzare se il bene protetto e' leso nella
fattispecie. l' apologia, a differenza dell' istigazione, incide solo
sull' intelletto, senza stimolare le volonta' altrui a determinati
comportamenti. l' apologia si differenzia dalla propaganda, e viene
intesa per lo piu' come istigazione indiretta. la nascita del reato
di propaganda e apologia sovversiva (art. 272 codice penale)
evidenzia essere questo mero reato d' opinione. pure nello stato
repubblicano tendenze autoritarie hanno mantenuto in vigore tale
norma: l' a. sviluppa ampiamente questa analisi. esamina poi i
termini della disputa sul concetto di evento, in senso giuridico
presente in tutti i reati, o in senso naturalistico, assente nei
reati di condotta. conclude l' affermazione che il reato in esame e'
formale, e percio' non si richiede un evento oltre la condotta, non
deve portare a ritenere quest' ultima senz' altro lesiva dell'
interesse protetto. rischi analoghi discendono dall' applicazione
della categoria del reato di pericolo presunto, categoria che si
risolve in una violazione dell' art. 49 comma 2 codice penale. de
iure condendo si propone l' abolizione dell' art. 272 codice penale
per i rischi di utilizzazione per fini di persecuzione politica.
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| art. 272 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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