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133671
IDG800900126
80.09.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
passacantando guglielmo
brevi considerazioni su alcuni aspetti di legittimita' costituzionale della legge n. 194/78
l. 22 maggio 1978, n. 194
Giust. pen., an. 84 (1979), fasc. 4, pt. 2, pag. 238-240
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0410; d51800
l' a. rileva come la legge 194 del 1978 presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento a quanto disposto dagli artt. 4 e 5. in ordine alla prima norma, l' interruzione volontaria della gravidanza (entro i primi 90 giorni) pare di fatto subordinata alla volonta' esclusiva e insindacabile della donna in presenza di un pericolo per la sua salute, pericolo pero' solo da lei affermato ma non medicalmente accertato: di conseguenza, in assenza di un controllo medico circa l' obiettivita' del probabile danno alla salute della donna, la protezione del concepito -riconosciuta dagli artt. 2 e 31 comma 2 della costituzione- rischierebbe di svuotarsi di contenuto. per quanto attiene poi all' art. 5 legge citata, questo non sembra essere conforme al principio di cui all' art. 29 costituzione laddove riserva in via esclusiva alla donna la decisione della interruzione della gravidanza: in tal caso infatti potrebbe venire seriamente compromessa l' uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
art. 2 cost. art. 29 cost. art. 31 comma 2 cost. l. 22 maggio 1978, n. 194
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