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Documento


133714
IDG800600084
80.06.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sabatelli emma
sul deposito in cancelleria di almeno una azione
Banca borsa tit. cred., s. 32, an. 42 (1973), fasc. 3, pt. 1, pag. 350-366
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312202
l' art. 2378, comma 2, del codice civile impone all' azionista che voglia impugnare una deliberazione assembleare di depositare almeno un' azione in cancelleria. tale disposizione e' stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escludere in modo assoluto che il deposito del certificato azionario possa essere sostituito da equipollente in quanto e' considerato l' unico strumento che possa provare in modo preventivo e incontestabile la legittimazione dell' impugnante. l' a. non condivide le argomentazioni su cui si fonda questa opinione, e, dopo averle criticate, espone alcune fattispecie in cui e' possibile esimersi da questo onere.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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