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133715
IDG800600085
80.06.00085 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
molle giacomo
contributo dello stato al finanziamento dei partiti politici, l' art. 7.
nota a trib. napoli 5 novembre 1978
Banca borsa tit. cred., s. 32, an. 42 (1973), fasc. 3, pt. 2, pag. 361-364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18104; d0432
premesso l' iter parlamentare dell' art. 7, della legge 9 maggio 1974, n. 85, l' a. osserva come il legislatore non sia stato chiaro nella formulazione, soprattutto perche' usa i termini "finanziamento" e "contributo", come se avessero identico significato. i giudici nella sentenza annotata hanno stabilito che non vi e' luogo all' imputazione prevista dall' art. cit. quando l' apertura di credito fatta da una banca ad un partito politico non implica una concessione di credito a fondo perduto: ma l' a., viste le difficolta' d' interpretazione, consiglia alle banche di astenersi da qualsiasi operazione con partiti politici, poiche' non e' da escludere che qualche pretore lo consideri reato.
art. 7 l. 9 maggio 1974, n. 85
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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