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Documento


133733
IDG800600207
80.06.00207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de tommasi l.
nota a pret. brindisi 14 dicembre 1978
Sicur. soc., an. 34 (1979), fasc. 4, pag. 459-461
d7044; d74461
l' a. concorda con l' affermazione del pretore di brindisi secondo la quale in costanza di cassa integrazione, il datore di lavoro ha l' obbligo di integrare il trattamento di infortunio o malattia erogato dagli istituti previdenziali fino a raggiungere quello previsto per la cassa integrazione guadagni. rileva che, viceversa, durante lo svolgimento dell' attivita' produttiva il datore di lavoro e' esonerato dall' obbligo di integrare quanto corrisposto dagli istituti previdenziali; cio' al fine di evitare il pericolo di simulazioni di malattie o infortuni per incamerare le stesse somme percepite in costanza di rapporto di lavoro. ma in regime di cassa integrazione questo pericolo non sussiste perche' manca l' interesse a simulare la malattia dato che l' attivita' lavorativa e' sospesa.
art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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