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133757
IDG800600307
80.06.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
introna francesco
concetto di parto prematuro e di aborto nella vigente legislazione a tutela delle lavoratrici madri
nota a cass. sez. lav. 3 marzo 1978, n. 1067
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 5, pag. 818-821
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7443; d7774
la corte di cassazione afferma che il momento iniziale della gravidanza, e conseguentemente quello della sua interruzione, non vanno determinati alla stregua del certificato di gravidanza, poiche' la previsione presuntiva dettata dalla legge vale ad evitare ogni discussione in ordine al momento iniziale dell' assenza obbligatoria dal lavoro, ma non puo' resistere poi a fronte di elementi obbiettivamente accertati. osserva l' a. che tale corretta soluzione giudiziaria conferma il fatto secondo cui il certificato con la data presunta del parto fa stato fino alla prova contraria costituita dall' aborto. resta tuttavia il problema dell' introduzione nella legge del concetto ostetrico di parto prematuro e di aborto, laddove l' adozione del piu' realistico concetto medico-legale (secondo cui e' aborto l' interruzione della gravidanza prima del suo termine naturale, con morte del concepito) consentirebbe una piu' equa distinzione tra assistenza per malattia (in caso di aborto) ed assistenza per maternita'.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204 d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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