Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133760
IDG800600310
80.06.00310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
squillacciotti francesco paolo
inviolabilita' della pensione... indebita
nota a cass. sez. lav. 5 maggio 1978, n. 2152
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 5, pag. 841-843
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d703; d761; d4193
nella sentenza annotata si afferma che un' eccezione sollevata dall' inps in appello mediante la produzione del documento di cancellazione dell' assicurato dagli appositi elenchi (con effetto retroattivo e conseguente perdita del requisito contributivo) si traduce in eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile dal giudice se non ritualmente dedotta nel giudizio di primo grado. l' a., criticando tale decisione, osserva che la corte di cassazione gia' aveva stabilito che il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, previsto dall' art. 437 c.p.c., si riferisce alle prove da esperire ed assumere nel corso del procedimento. non esiste, dunque, nessun ostacolo alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti contenenti prove gia' costituite e che non impongono ulteriori attivita' istruttorie, come nel caso di documenti di avvenuta cancellazione, comprovanti l' inesistenza del rapporto assicurativo.
art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 437 c.p.c. cass. 29 giugno 1977, n. 2835
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati