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133764
IDG800600314
80.06.00314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alongi lucio
sugli effetti, anche in materia previdenziale, del risarcimento danni ex art. 18, comma 2, della l. 20 maggio 1970, n. 300, liquidato in misura inferiore alla retribuzione
nota a pret. napoli 20 novembre 1978
Riv. it. prev. soc., an. 32 (1979), fasc. 5, pag. 871-879
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763; d74461
la sentenza annotata riconosce valore retributivo alla somma corrisposta quale risarcimento danni per il licenziamento illegittimo, e stabilisce che al lavoratore competono anche gli scatti di anzianita' maturati nell' intero periodo di sospensione del rapporto di lavoro. l' a. condivide le decisioni osservando che l' obbligo contributivo permane anche quando non vi e' stato lavoro, ma non sulla retribuzione "virtuale", su quella, cioe', che sarebbe spettata al lavoratore durante l' intero periodo di sospensione del rapporto di lavoro. e' quindi corretto riconoscere l' obbligo contributivo soltanto sul numero di mensilita' di retribuzione determinate discrezionalmente dal giudice.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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