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133812
IDG800600384
80.06.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bianco rosanna
esecuzione forzata per rilascio, quota ideale di proprieta', condizione del fallito
nota a trib. monza 24 marzo 1979
Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1128-1135
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d437; d3048; d435; d3134
l' a. sottolinea la singolarita' del riconoscimento del tribunale di monza circa la legittimazione del fallito ad essere soggetto passivo di un' azione per esecuzione specifica e soggetto attivo dell' opposizione a tale esecuzione per il fatto che la procedura fallimentare termina con il soddisfacimento creditorio effettuato con la licitazione del bene e l' incameramento della somma corrispettiva. l' a. ravvisa il fondamento di questa decisione nella circostanza che con la dichiarazione di fallimento si produce la perdita della capacita' processuale in capo al fallito limitatamente al procedimento concorsuale, mentre per i rapporti e i beni estranei a tale procedura il fallito conserva la piena capacita' processuale. l' a. non condivide la decisione relativamente alla distinzione del decreto di trasferimento che in ordine alla proprieta' trasmette solo una frazione di essa e in ordine al possesso comporta l' ordine di rilascio dell' intero immobile. l' a. sostiene che l' intimazione di rilascio per l' intero non costituisce il mezzo per effettuare l' esecuzione della quota di proprieta', come afferma il tribunale di monza, ma la garanzia dei diritti dell' aggiudicatario per impedire che la separazione delle cose comuni avvenga fuori di una decisione giudiziale. essa conclude affermando che l' individuazione materiale della quota ideale sara' data in relazione alla proprieta' dalla titolarita' all' aggiudicatario della propria frazione di immobile, in relazione al possesso dalla titolarita' della propria quota di coabitazione. per quanto riguarda le modalita' con cui eseguire il rilascio, in aderenza al principio che chi subentra in un diritto si ritrova nella posizione di chi ne esce, l' aggiudicatario acquistera' il diritto di abitazione che faceva capo al fallito solo se lo stesso abitava l' immobile.
art. 605 c.p.c. art. 43 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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