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| IDG800600384 | |
| 80.06.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bianco rosanna
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| esecuzione forzata per rilascio, quota ideale di proprieta',
condizione del fallito
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| nota a trib. monza 24 marzo 1979
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| Giur. merito, an. 11 (1979), fasc. 6, pt. 1, pag. 1128-1135
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d437; d3048; d435; d3134
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| l' a. sottolinea la singolarita' del riconoscimento del tribunale di
monza circa la legittimazione del fallito ad essere soggetto passivo
di un' azione per esecuzione specifica e soggetto attivo dell'
opposizione a tale esecuzione per il fatto che la procedura
fallimentare termina con il soddisfacimento creditorio effettuato con
la licitazione del bene e l' incameramento della somma corrispettiva.
l' a. ravvisa il fondamento di questa decisione nella circostanza che
con la dichiarazione di fallimento si produce la perdita della
capacita' processuale in capo al fallito limitatamente al
procedimento concorsuale, mentre per i rapporti e i beni estranei a
tale procedura il fallito conserva la piena capacita' processuale. l'
a. non condivide la decisione relativamente alla distinzione del
decreto di trasferimento che in ordine alla proprieta' trasmette solo
una frazione di essa e in ordine al possesso comporta l' ordine di
rilascio dell' intero immobile. l' a. sostiene che l' intimazione di
rilascio per l' intero non costituisce il mezzo per effettuare l'
esecuzione della quota di proprieta', come afferma il tribunale di
monza, ma la garanzia dei diritti dell' aggiudicatario per impedire
che la separazione delle cose comuni avvenga fuori di una decisione
giudiziale. essa conclude affermando che l' individuazione materiale
della quota ideale sara' data in relazione alla proprieta' dalla
titolarita' all' aggiudicatario della propria frazione di immobile,
in relazione al possesso dalla titolarita' della propria quota di
coabitazione. per quanto riguarda le modalita' con cui eseguire il
rilascio, in aderenza al principio che chi subentra in un diritto si
ritrova nella posizione di chi ne esce, l' aggiudicatario acquistera'
il diritto di abitazione che faceva capo al fallito solo se lo stesso
abitava l' immobile.
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| art. 605 c.p.c.
art. 43 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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