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| IDG800900151 | |
| 80.09.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pasella roberto
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| questioni interpretative in tema di frode fiscale
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| intervento al congresso su "le sanzioni in materia tributaria"
organizzato dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale,
sanremo, 20-21 ottobre 1978
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| Indice pen., an. 13 (1979), fasc. 1, pag. 173-177
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| d538; d51523; d2191
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| la fattispecie di reato di cui al comma 3 dell' art. 56 decreto
presidente della repubblica n. 600 del 1973, alla luce dell' ultimo
capoverso - per cui l' azione penale, nei reati di frode fiscale, non
puo' iniziare prima che l' accertamento dell' imposta sia divenuto
definitivo-, si consuma solo col concreto verificarsi della evasione
di imposta, se cioe' - salvo l' ipotesi di cui alla lett. c, la cui
azione tipica consiste in una infedele dichiarazione del sostituto d'
imposta- si e' potuto in qualche misura omettere il pagamento dell'
imposta dovuta. nella fattispecie "a condotta fraudolenta libera", di
cui alla lett. e, "fatti fraudolenti" saranno solo quei fatti attuati
per sottrarre redditi alle imposte, idonei ad indurre in errore gli
uffici fiscali e, come tali, dall' agente percepiti. le diverse
fattispecie, stante l' identita' delle caratteristiche strutturali
essenziali, sono figure alternative di un unico delitto: quelle di
cui alle lett. a) e b) comma 3 art. 56 concretandosi quando il
sottoscrittore non sia lo stesso e non sia in concorso col
predisponente l' artificiosa documentazione, quella di cui alla lett.
e ricorrendo allorche' il fatto fraudolento comprenda non solo la
presentazione ma anche la predisposizione di mezzi atti a rendere
credibile la dichiarazione.
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| art. 56 comma 3 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 600
art. 17 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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