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133823
IDG800900151
80.09.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pasella roberto
questioni interpretative in tema di frode fiscale
intervento al congresso su "le sanzioni in materia tributaria" organizzato dal centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, sanremo, 20-21 ottobre 1978
Indice pen., an. 13 (1979), fasc. 1, pag. 173-177
d538; d51523; d2191
la fattispecie di reato di cui al comma 3 dell' art. 56 decreto presidente della repubblica n. 600 del 1973, alla luce dell' ultimo capoverso - per cui l' azione penale, nei reati di frode fiscale, non puo' iniziare prima che l' accertamento dell' imposta sia divenuto definitivo-, si consuma solo col concreto verificarsi della evasione di imposta, se cioe' - salvo l' ipotesi di cui alla lett. c, la cui azione tipica consiste in una infedele dichiarazione del sostituto d' imposta- si e' potuto in qualche misura omettere il pagamento dell' imposta dovuta. nella fattispecie "a condotta fraudolenta libera", di cui alla lett. e, "fatti fraudolenti" saranno solo quei fatti attuati per sottrarre redditi alle imposte, idonei ad indurre in errore gli uffici fiscali e, come tali, dall' agente percepiti. le diverse fattispecie, stante l' identita' delle caratteristiche strutturali essenziali, sono figure alternative di un unico delitto: quelle di cui alle lett. a) e b) comma 3 art. 56 concretandosi quando il sottoscrittore non sia lo stesso e non sia in concorso col predisponente l' artificiosa documentazione, quella di cui alla lett. e ricorrendo allorche' il fatto fraudolento comprenda non solo la presentazione ma anche la predisposizione di mezzi atti a rendere credibile la dichiarazione.
art. 56 comma 3 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 600 art. 17 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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