| il dato normativo che nel nostro ordinamento sanziona la
inallegabilita' della ignorantia iuris, l' art. 5 codice penale,
lungi dal presumere la conoscenza della legge da parte di ognuno,
muove dall' opposto presupposto della possibilita' che taluno ignori
la legge, per negare rilievo a questa ignoranza. l' inescusabilita'
troverebbe fondamento dogmatico nel principio di obbligatorieta'
della legge, sicche' il principio de quo si estrinsecherebbe in una
regola tipica della logica interna dell' ordinamento. ma il principio
dell' obbligatorieta' significa solo che, posta l' esistenza di una
norma, al verificarsi di un fatto concreto ad essa corrispondente,
devono necessariamente riconnettersi le conseguenze normative; un
fenomeno meramente formale, non incidente sui possibili contenuti
normativi. a ben vedere il principio "ignorantia iuris non excusat"
giustifica solo con criteri di necessita' sociale, di non
condizionare la legge penale alla volonta' del privato. cio'
contraddice pero' a una nozione di "principio generale". pertanto,
non sussistendo alcuna disposizione che proclami tale regola per il
processo penale, la non conoscenza di norma processuale potra'
addursi ad esimente. se peraltro, anziche' esser conseguenza di un'
impossibilita' assoluta, sia imputabile a negligenza del soggetto,
essa sara' ingiustificata e, quindi, irrilevante.
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