| del re ricusa previamente ogni nozione formale della colpevolezza,
negando che essa possa dedursi dal dato normativo ed essere conclusa
nella sua analiticita'. la colpevolezza e' entita'
social-psicologica: e' la reazione, connotata emozionalmente, del
gruppo di fronte a taluni comportamenti dei suoi membri. ne individua
3 aspetti: la colpevolezza in senso proprio, cioe' la reazione
emotiva avverso chi ha infranto un certo ordine; la
responsabilizzazione, cioe' l' automatica comminazione di sanzione;
la colpevolizzazione, cioe' l' operazione con cui l' ordinamento
riesce a far considerare colpevoli dalla coscienza sociale le
infrazioni ai suoi precetti. la colpevolezza e' un giudizio di
riprovazione ed e' approvazione emotiva piuttosto che giudizio di
valore. ne e' oggetto la situazione comportamentale: concezione
normativa, la cui assiologicita' viene dinamicamente tratteggiata,
radicandola nell' ordinamento in divenire. non esiste discrasia tra
colpevolezza giuridica e colpevolezza morale, essendo la colpevolezza
la "reazione gruppale", essa rappresenta proprio la sanzione
social-etica. se la colpevolezza e' concetto ontico, traduzione di
una realta' social-psicologica, l' antigiuridicita' e' deontico,
deduzione analitica della norma. soggetti ne sono rispettivamente la
comunita' e l' istituzione, oggetti la situazione e la condotta
tipizzata. la colpevolezza qualificasi come fatto esecrabile, l'
antigiuridicita' come fatto contra legem, cioe' reato.
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