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133831
IDG800900159
80.09.00159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guzzon cesare
i confini dell' assistenza medica
art. 40 nuovo codice di deontologia medica
Indice pen., an. 13 (1979), fasc. 2, pag. 353-356
d961; d9691; d51853
le nuove norme di deontologia medica sanciscono 2 importanti principi sulla informazione al malato del suo stato irreversibilmente grave e sull' assistenza nella fase terminale. l' art. 30 consente di tacere al malato, facendo pero' obbligo di riferire alla famiglia. il che risponde alla considerazione di non aggiungere allo stato morboso altra situazione iatrogena, cioe' uno stato depressivo ansioso reattivo. l' art. 40 consente al medico, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, di limitarsi all' assistenza morale e alla prescrizione di una terapia atta a risparmiare vane sofferenze, il che, escludendo di ostacolare con inutili mezzi terapeutici la fine del malato, e' comportamento di eutanasia passiva. l' ultimo capoverso va oltre consentendo, nei casi di coma irreversibile, la decisione, sentiti i familiari e sulla base delle conoscenze mediche del momento di porre termine all' uso di mezzi di sopravvivenza artificiali. consentire l' arresto dei mezzi che tengono artificialmente in vita, significa ammettere la forma piu' attenuata di eutanasia attiva. piu' oltre non e' consentito andare, versandosi nell' omicidio del consenziente, o nell' omicidio semplice.
art. 29 codice di deontologia medica 7 gennaio 1978 art. 30 codice di deontologia medica 7 gennaio 1978 art. 40 codice di deontologia medica 7 gennaio 1978
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