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| IDG800900161 | |
| 80.09.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| balducci paola
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| finalita' processuali e non preventive del sequestro di polizia
giudiziaria
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 831-849
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61012
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| l' indirizzo secondo cui il sequestro di polizia giudiziaria ha anche
finalita' preventive non e' fondato. esso poggia su un collegamento
logico apodittico: quello tra lo strumento del sequestro che e'
contenuto nei poteri di polizia giudiziaria ex art. 222 codice
procedura penale e la funzione di impedire che i reati vengano
portati a ulteriori conseguenze, ricompresa ex art. 219 codice
procedura penale tra le funzioni di polizia giudiziaria, pur essendo
tipica funzione di pubblica sicurezza. va invece attribuita finalita'
essenzialmente probatoria-processuale. il sequestro e' contemplato in
ragione dell' illecito gia' commesso, cio' che ancora deve
realizzarsi costituendo invece avvenimento futuro da impedire con
strumenti che non possono essere quelli previsti dalla legge a soli
fini processuali. la previsione di un sequestro preventivo in talune
fattispecie e' non solo legittima ma anche opportuna: nella
prospettiva la statuizione dell' art. 501 bis codice penale. la
liceita' del sequestro dei beni di persona vittima di sequestro a
scopo di estorsione e' sempre problematica: anche l' offesa all'
incolumita' fisica costituisce una conseguenza offensiva ulteriore
del reato, come tale da prevenire, ma nel bilanciamento dei beni in
conflitto al bene dell' incolumita' personale dovendosi dare
prevalenza.
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| art. 219 c.p.p.
art. 222 c.p.p.
art. 622 c.p.p.
l. delega 3 aprile 1974, n. 108
art. 501 bis c.p.
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