Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133833
IDG800900161
80.09.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balducci paola
finalita' processuali e non preventive del sequestro di polizia giudiziaria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 831-849
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61012
l' indirizzo secondo cui il sequestro di polizia giudiziaria ha anche finalita' preventive non e' fondato. esso poggia su un collegamento logico apodittico: quello tra lo strumento del sequestro che e' contenuto nei poteri di polizia giudiziaria ex art. 222 codice procedura penale e la funzione di impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, ricompresa ex art. 219 codice procedura penale tra le funzioni di polizia giudiziaria, pur essendo tipica funzione di pubblica sicurezza. va invece attribuita finalita' essenzialmente probatoria-processuale. il sequestro e' contemplato in ragione dell' illecito gia' commesso, cio' che ancora deve realizzarsi costituendo invece avvenimento futuro da impedire con strumenti che non possono essere quelli previsti dalla legge a soli fini processuali. la previsione di un sequestro preventivo in talune fattispecie e' non solo legittima ma anche opportuna: nella prospettiva la statuizione dell' art. 501 bis codice penale. la liceita' del sequestro dei beni di persona vittima di sequestro a scopo di estorsione e' sempre problematica: anche l' offesa all' incolumita' fisica costituisce una conseguenza offensiva ulteriore del reato, come tale da prevenire, ma nel bilanciamento dei beni in conflitto al bene dell' incolumita' personale dovendosi dare prevalenza.
art. 219 c.p.p. art. 222 c.p.p. art. 622 c.p.p. l. delega 3 aprile 1974, n. 108 art. 501 bis c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati