| di contro a un fenomeno di ipertrofia del diritto penale, esigenze di
decriminalizzazione emergono urgentemente in relazione al nucleo
della piccola criminalita' di massa di tutti i giorni, cioe' quei
fatti tipici di minima lesivita' o bagatellari, scarsamente lesivi se
considerati isolatamente, ma idonei a cagionare per la loro frequenza
cospicui danni (esempio, i furti al supermercato). con riguardo all'
ineguale distribuzione delle fattispecie di minor gravita' nelle
diverse leggi penali, si puo' essere tentati di riferire la nozione
di "bagatelldelikte" solo al settore normativo complementare,
ricollegantesi alle contravvenzioni di polizia, nelle quali la natura
di microviolazioni e' assegnata dal legislatore. l' individuazione
della categoria va fatta in base a una valutazione materiale e non
solo formale, solo per tali microdeviazioni di massa ponendosi il
problema del trasferimento dal settore penale in altre branche dell'
ordinamento: diversamente o si giunge a una parificazione della
legislazione penale speciale al diritto delle bagatelle, o alla
completa negazione della categoria dei "bagatelldelikte" non
autonomi. la depenalizzazione legislativa fin qui operata, fondantesi
su criteri angustamente formalistici, ha apportato scarsi risultati:
richiede quindi un aggiornato ripensamento per controllarne l'
effettiva dimensione bagatellare, da parte dello stesso legislatore.
si impone un sistema di depenalizzazione, o una soluzione
amministrativistica, di evoluzione del diritto penale-amministrativo.
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