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133839
IDG800900167
80.09.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spagnolo giuseppe
scarcerazione per decorrenza dei termini e cauzione
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1040-1051
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61140; d61142
sul piano generale e' concepibile condizionare alla cauzione o malleveria, di cui all' art. 282 codice procedura penale al quale rinvia l' art. 272, la concessione della liberta' provvisoria attesone il carattere di beneficio, ma non altrettanto dicasi per la scarcerazione automatica, atto vincolato imposto dalla legge. si osservi altresi' che la cauzione e' un onere processuale e non un obbligo (per di piu' inopponibile in cassazione) sicche' il rinvio operato dall' art. 272 agli obblighi, non puo' estendersi alle cauzioni. in tal senso anche una giurisprudenza garantista ma minoritaria. ma in senso contrario e' la giurisprudenza maggioritaria interpretante il comma 7 dell' art. 272 come rinvio all' art. 282 e anche al comma 2 art. 284. tali condizioni, mentre rappresentano un minimo onere per i soggetti protetti dalla grande criminalita' organizzata, costituiscono un insuperabile ostacolo per i piu' deboli, per i quali gli artt. 3 e 13 comma 5 costituzione finiscono per divenire inoperanti. tale questione rimane di fatto improponibile in quanto, a causa della sospensione del giudizio, si procurerebbe all' interessato un danno maggiore di quello derivantegli dall' applicazione della norma illegittima.
art. 272 c.p.p. art. 282 c.p.p. art. 284 c.p.p. art. 292 c.p.p. art. 3 cost. art. 13 cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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