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133840
IDG800900168
80.09.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marconi guglielmo
la tutela degli interessi collettivi in ambito penale
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1052-1119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1113; d6010
tradizionalmente il diritto penale concede tutela all' interesse del singolo: meno agli interessi collettivi, di cui sono titolari i gruppi intermedi. problemi sorgono nella definizione e delimitazione degli interessi collettivi e nella loro riferibilita' a soggetti collettivi determinati. a questi enti puo' essere riconosciuto un danno non patrimoniale, conseguente a lesioni d' interessi di cui l' ente e' portatore. il requisito richiesto del danno immediato e diretto ha spesso limitato il riconoscimento alla costituzione di parte civile dell' ente, in difesa d' interessi collettivi. numerose volte enti collettivi hanno ottenuto di costituirsi parte civile: il sindaco per interessi collettivi sindacali, il comune per gli interessi relativi all' urbanistica, al patrimonio artistico culturale e dell' ambiente; come anche "italia nostra", i comitati di quartiere e altri gruppi minori. fuori della costituzione di parte civile, l' interesse collettivo puo' essere tutelato da forme di azione popolare o accusa privata,peraltro non attualmente previste.
art. 2 cost. art. 22 c.p.p. art. 185 c.p. art. 733 c.p. art. 734 c.p. art. 2043 c.c. l. 1 giugno 1939, n. 1089 l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 20 maggio 1970, n. 300
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