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133841
IDG800900169
80.09.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fuschi leo
aspetti problematici dei poteri delle regioni in materia penale
nota a c. cost. 12 maggio 1977, n. 79
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1132-1145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03101; d0402
giurisprudenza costante e dottrina ormai prevalente negano qualsiasi potesta' normativa regionale penale nelle materie attribuite alla potesta' legislativa regionale. per l' a. dall' art. 25 comma 2 costituzione non si deduce necessariamente l' impossibilita' per la legge regionale di depenalizzare un fatto vietato dalla legge statale, perche' non offensivo d' interessi regionali: tale divieto non discende ne' dall' art. 117 costituzione, ne' dal limite territoriale, che non lede il principio di eguaglianza, ne' dai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello stato. l' art. 25 comma 2 costituzione si riferisce solo alle norme penali incriminatrici: esso ha infatti significato garantista, mirando a ridurre al minimo la menomazione della liberta' del cittadino, estendendo al massimo la sfera della liceita' penale. percio' l' allargamento dell' ambito della riserva di legge costituzionale alle norme non incriminatrici potrebbe costituire una arbitraria limitazione della competenza legislativa regionale.
art. 25 comma 2 cost. art. 117 cost.
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