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| IDG800900170 | |
| 80.09.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barberini roberta
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| incidenza della comunicazione giudiziaria sulla validita' del process
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| nota a cass. sez. i pen. 6 febbraio 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1146-1161
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60702; d6120
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| se si intendono i presupposti processuali come requisiti di
costituzione del rapporto processuale, l' omissione della
comunicazione giudiziaria, avendo questa natura di garanzia
difensiva, non puo' comportare la nullita' del procedimento; se
invece si identificano i presupposti come quelli elementi da cui
dipende la legale costituzione del rapporto, la cui mancanza non
produce inesistenza ma invalidita' del procedimento, ossia forme di
nullita' di effetto diffusivo da precisarsi volta per volta, la
comunicazione giudiziaria come primo atto istruttorio della fase di
iniziativa del magistrato, qualora venga omessa, comporterebbe la
nullita' assoluta originaria, quindi senza necessita' di accertare i
vincoli di dipendenza, di tutti gli atti istruttori antecedenti. l'
intervento della comunicazione giudiziaria o di suo equipollente (e
tale qualita' non puo' essere attribuita al mandato di cattura),
scompone la sequela processuale in 2 classi: gli atti precedenti
affetti da nullita' d' ordine generale, quelli successivi
interpretando ex art. 189 codice procedura penale sarebbero inficiati
della stessa invalidita' quando l' atto invalido ha influito in modo
decisivo sul compimento o sul contenuto del seguente, talche' se l'
antecedente non fosse stato compiuto, il successivo avrebbe avuto un
contenuto apprezzabilmente diverso. siffatta influenza sull'
ordinanza di rinvio a giudizio puo' essere verificata attraverso la
motivazione della stessa.
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| art. 185 n. 3 c.p.p.
art. 189 c.p.p.
l. 8 agosto 1977, n. 534
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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