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133842
IDG800900170
80.09.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barberini roberta
incidenza della comunicazione giudiziaria sulla validita' del process
nota a cass. sez. i pen. 6 febbraio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1146-1161
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60702; d6120
se si intendono i presupposti processuali come requisiti di costituzione del rapporto processuale, l' omissione della comunicazione giudiziaria, avendo questa natura di garanzia difensiva, non puo' comportare la nullita' del procedimento; se invece si identificano i presupposti come quelli elementi da cui dipende la legale costituzione del rapporto, la cui mancanza non produce inesistenza ma invalidita' del procedimento, ossia forme di nullita' di effetto diffusivo da precisarsi volta per volta, la comunicazione giudiziaria come primo atto istruttorio della fase di iniziativa del magistrato, qualora venga omessa, comporterebbe la nullita' assoluta originaria, quindi senza necessita' di accertare i vincoli di dipendenza, di tutti gli atti istruttori antecedenti. l' intervento della comunicazione giudiziaria o di suo equipollente (e tale qualita' non puo' essere attribuita al mandato di cattura), scompone la sequela processuale in 2 classi: gli atti precedenti affetti da nullita' d' ordine generale, quelli successivi interpretando ex art. 189 codice procedura penale sarebbero inficiati della stessa invalidita' quando l' atto invalido ha influito in modo decisivo sul compimento o sul contenuto del seguente, talche' se l' antecedente non fosse stato compiuto, il successivo avrebbe avuto un contenuto apprezzabilmente diverso. siffatta influenza sull' ordinanza di rinvio a giudizio puo' essere verificata attraverso la motivazione della stessa.
art. 185 n. 3 c.p.p. art. 189 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
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