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133843
IDG800900171
80.09.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rampioni roberto
profili di illegittimita' costituzionale dell' art. 324 c.p.
nota a cass. sez. vi pen. 20 gennaio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1162-1172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51114; d0402
di contro all' affermazione giurisprudenziale che l' art. 324 codice penale descrive una fattispecie assolutamente priva di ambiguita', chiaramente percepibile all' uomo medio, occorre osservare che l' oggettivita' del reato non consiste nella violazione del dovere di disinteresse, trovandosi anzi di fronte a un reato plurioffensivo, la condotta alla luce dell' art. 97 costituzione dovendo integrare un abuso cosi' da essere anche lesiva del buon andamento; a un reato di danno (non di pericolo) perche' entrambi gli interessi, nelle loro possibili configurazioni, devono risultare offesi dalla condotta in modo reale e immediato; ad un reato che in definitiva presenta un' oggettivita' giuridica che non puo' essere semplicisticamente ridotta alla classe dei beni immateriali. atteso che i concetti diffusi e generalmente compresi rientrano nella problematica degli elementi elastici o vaghi di fattispecie, che devono essere precisamente delimitati onde evitare un affievolimento della tipicita' della fattispecie, sorge il dubbio di trovarsi dinanzi a un precetto penale la cui elasticita' supera il livello di guardia della certezza giuridica. al giudice l' alternativa: o ricorrere al principio "in dubio pro reo", o piu' correttamente ritenere fondata la questione di illegittimita' costituzionale in relazione all' art. 25 comma 2 costituzione, venendo meno la certezza.
art. 324 c.p. art. 25 comma 2 cost. art. 97 cost.
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