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| IDG800900171 | |
| 80.09.00171 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| rampioni roberto
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| profili di illegittimita' costituzionale dell' art. 324 c.p.
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| nota a cass. sez. vi pen. 20 gennaio 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 3, pag. 1162-1172
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51114; d0402
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| di contro all' affermazione giurisprudenziale che l' art. 324 codice
penale descrive una fattispecie assolutamente priva di ambiguita',
chiaramente percepibile all' uomo medio, occorre osservare che l'
oggettivita' del reato non consiste nella violazione del dovere di
disinteresse, trovandosi anzi di fronte a un reato plurioffensivo, la
condotta alla luce dell' art. 97 costituzione dovendo integrare un
abuso cosi' da essere anche lesiva del buon andamento; a un reato di
danno (non di pericolo) perche' entrambi gli interessi, nelle loro
possibili configurazioni, devono risultare offesi dalla condotta in
modo reale e immediato; ad un reato che in definitiva presenta un'
oggettivita' giuridica che non puo' essere semplicisticamente ridotta
alla classe dei beni immateriali. atteso che i concetti diffusi e
generalmente compresi rientrano nella problematica degli elementi
elastici o vaghi di fattispecie, che devono essere precisamente
delimitati onde evitare un affievolimento della tipicita' della
fattispecie, sorge il dubbio di trovarsi dinanzi a un precetto penale
la cui elasticita' supera il livello di guardia della certezza
giuridica. al giudice l' alternativa: o ricorrere al principio "in
dubio pro reo", o piu' correttamente ritenere fondata la questione di
illegittimita' costituzionale in relazione all' art. 25 comma 2
costituzione, venendo meno la certezza.
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| art. 324 c.p.
art. 25 comma 2 cost.
art. 97 cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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