| ricordata la finalita' della registrazione degli atti (accertamento
legale della loro esistenza reale ed attribuzione di data certa alle
scritture private) e la distinzione tra atti soggetti a registrazione
in termine fisso, atti soggetti a registrazione in caso d' uso ed
atti volontari, l' a. approfondisce alcuni aspetti salienti della
disciplina dell' imposta di registro: l' oggetto (oggetto
economico-finanziario, costituito dal valore di scambio o
trasferimento della ricchezza ed oggetto giuridico, costituito dagli
atti sottoposti a registrazione), i soggetti passivi (coloro che
pongono in essere gli atti soggetti a registrazione e coloro nel cui
interesse e' richiesta la registrazione), il pagamento e l'
accertamento (che interviene per gli atti che comportano valutazioni
od un approfondimento interpretativo circa la natura e gli effetti).
secondo l' a. la natura dell' imposta di registro e' quella di un'
imposta reale (con elementi secondari di tassa) indiretta sugli
affari che, con aliquote prevalenetemente proporzionali e fisse,
colpisce la capacita' contributiva desumibile da atti di scambio
della ricchezza, nonche' da atti giuridici di vario genere, in
occasione della loro registrazione, obbligatoria o volontaria.
esaminati i criteri seguiti dal legislatore nella revisione del
tributo operata sia a fini di semplificazione sia a fini di
armonizzazione comunitaria nel trattamento dei capitali, l' a.
osserva che l' imposta di registro e' stata ridotta ad un tributo di
secondaria importanza sotto vari aspetti, pur restando alquanto
pesante e complesso. anche in base alla normativa vigente l' imposta
va applicata agli atti indagando circa l' effettiva volonta'
negoziale delle parti, cioe' secondo l' intrinseca natura e gli
effetti giuridici degli atti, anche se non vi corrisponde il titolo o
la forma apparente.
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