| 133864 | |
| IDG801000005 | |
| 80.10.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| ardino luigi a.
| |
| investimenti italiani in egitto. normativa valutaria, fiscale e
convenzionale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 18 (30 settembre), pag. 1141-1148
| |
| | |
| d260; d18116; d95413
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| premesse brevi considerazioni sulle ragioni incentivanti degli
investimenti italiani in egitto (agevolazioni fiscali,
caratteristiche favorevoli del settore agricolo e turistico dell'
economia egiziana, basso costo della manodopera, programmi egiziani
di ristrutturazione industriale e di ricostruzione), l' a. esamina la
normativa valutaria egiziana, precisando che la lira egiziana e'
soggetta ad un tasso di cambio del mercato parallelo che e' applicato
alla valuta estera venduta dai turisti alle banche egiziane oppure
alle rimesse degli emigrati. illustrati i tipi di conto che possono
essere aperti presso gli istituti bancari egiziani per i non
residenti, osserva che dal settembre 1975 e' stato applicato il
principio in base al quale e' consentito a societa' private di
operare direttamente con l' estero previa iscrizione in un registro
degli esportatori istituito presso il ministero del commercio. circa
la normativa fiscale l' a. esamina il sistema impositivo dei redditi
di capitali e d' impresa. l' accertamento dei redditi d' impresa
avviene sulla base della contabilita', se ne esiste un appropriato
sistema presso l' impresa; in caso contrario vengono applicati dei
coefficienti stimati di attivita' che cambiano a seconda dei vari
tipi di attivita'. elencate le particolari facilitazioni previste per
gli investimenti produttivi nelle zone franche, l' a. rileva che
secondo la regola generale gli investimenti stranieri in egitto
possono essere effettuati solo quando il capitale egiziano partecipa
in posizione maggioritaria; tale regola non e' applicata nelle zone
franche, dove vi puo' anche essere una maggioranza di capitale
straniero. l' accordo tra italia ed egitto per la promozione e
prestazione degli investimenti garantisce gli investitori contro
eventuali espropri che non avvengano nel pubblico interesse e dietro
compenso e prevede il libero trasferimento dei profitti, prestiti e
spese per l' amministrazione dell' investimento. secondo l' a. la
convenzione contro le doppie imposizioni tra italia ed egitto, pur
essendo stata stipulata prima della riforma fiscale italiana e
riguardando quindi le vecchie imposte sui redditi previste dal testo
unico delle imposte dirette, esplica efficacia anche nel nuovo
sistema fiscale.
| |
| l. 3 febbraio 1979, n. 66
l. 18 marzo 1968, n. 463
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |