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133873
IDG801000015
80.10.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
in tema di indennita' di anzianita', di previdenza e di preavviso. determinazione dell' imponibile tecnico. norme applicabili. momento impositivo. anno della formazione del titolo o anno della percezione del credito?
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 10, pag. 706-710
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23063; d7472; d74405; d23060; d23064
l' a. esprime il proprio dissenso dalla tesi, avanzata in giurisprudenza, secondo cui alle indennita' di anzianita' percepite dal 1 gennaio 1976, anche se il diritto alla percezione e' sorto anteriormente, e' applicabile la legge n. 576 del 1975. osserva che il presupposto dell' irpef e' identificato dal legislatore con il possesso del reddito, ma che altre norme considerano il reddito non nel momento della percezione, ma in quello della maturazione del diritto a percepirlo. in particolare l' a. ritiene di poter desumere dal tenore dell' art. 12 del decreto n. 597 del 1973 che il legislatore abbia inteso fare riferimento per le indennita' di anzianita', previdenza e preavviso, non solo alla percezione, ma altresi' al momento di avvenuta acquisizione del diritto alla percezione.
art. 10 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 27 comma 3 l. 2 dicembre 1975, n. 576 art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 13 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 14 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 comm. i grado torino 9 marzo 1979, n. 5193
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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