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Documento


133876
IDG801000018
80.10.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a cass. sez. i 26 febbraio 1979, n. 1260
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 10, pag. 728
d21719; d2175
condividendo la tesi giurisprudenziale circa l' inammissibilita' di un motivo di gravame formulato in una memoria successiva al ricorso presentato alla commissione tributaria centrale, l' a. osserva che le memorie che le parti possono depositare nella segreteria della commissione fino a 30 giorni prima della data fissata per la decisione sono assimilabili alle comparse conclusionali nei giudizi di appello davanti al giudice ordinario e devono pertanto limitarsi ad illustrare i motivi del gravame contenuti nel ricorso, senza indicare nuovi elementi di fatto o di diritto. nella normativa disciplinante il procedimento davanti alla commissione centrale manca una norma di richiamo della disposizione che consente la deduzione di motivi ed eccezioni non indicati nel ricorso fino a 10 giorni precedenti la prima udienza di trattazione.
art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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