| 133879 | |
| IDG801000022 | |
| 80.10.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| spaziani testa ennio
| |
| la ritenuta d' acconto sugli onorari professionali in caso di
soccombenza in giudizio in margine ad una recente sentenza della
cassazione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 57-64
| |
| | |
| d21801; d4042; d4041; d963; d96900
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. riferisce che secondo il pensiero della corte di cassazione il
problema dell' applicabilita' della ritenuta d' acconto sulle somme
che la parte soccombente in giudizio corrisponde direttamente al
patrocinatore della parte vittoriosa in giudizio in quanto
distrattario delle spese giudiziali deve essere risolto nello stesso
senso in cui veniva risolto sotto la normativa previgente, stante l'
identica sfera oggettiva di applicazione dell' art. 25 del decreto n.
600 del 1973 e dell' art. 3 della legge n. 801 del 1970. postulando
l' obbligo della ritenuta d' acconto l' esistenza fra il soggetto che
esegue il pagamento e quello che lo riceve di un rapporto di lavoro
autonomo, nel caso in esame non va operata la ritenuta d' acconto,
trattandosi di pagamento che non si ricollega con nesso di
corrispettivita' all' attivita' professionale espletata dal difensore
a favore del proprio cliente o di se stesso, ma ha il suo fondamento
causale nella soccombenza in giudizio. riassunti brevemente i termini
del problema sia alla luce sia della legislazione tributaria sia
dell' interpretazione datane dall' amministrazione finanziaria, l' a.
esprime il proprio dissenso dalla tesi giurisprudenziale indicandone
il motivo nella non coincidenza della sfera oggettiva di applicazione
delle due norme citate, delle quali quella emanata successivamente e'
innovativa rispetto a quella previgente, in quanto il legislatore ha
inteso ampliare l' area di applicazione della ritenuta d' acconto
fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per
prestazioni professionali rese, al di fuori del rapporto
commissione-prestazione, a favore di un terzo committente della
prestazione ma non liquidatore del relativo onorario. secondo l' a.
l' accoglimento della tesi giurisprudenziale comporterebbe un grave
ridimensionamento del campo di applicazione della ritenuta sui
redditi di lavoro autonomo, in contrasto con le direttive della legge
delega per la riforma tributaria. l' a. conclude auspicando un
intervento dell' amministrazione finanziaria inteso ad evitare un
consolidarsi dell' indirizzo giurisprudenziale criticato e volto a
tal fine ad accelerare eventuali vertenze in atto per pervenire ad
altre pronunce della corte di cassazione recanti una piu' corretta
interpretazione della norma.
| |
| art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 3 l. 28 ottobre 1970, n. 801
cass. 27 marzo 1979, n. 1774
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |