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133879
IDG801000022
80.10.00022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spaziani testa ennio
la ritenuta d' acconto sugli onorari professionali in caso di soccombenza in giudizio in margine ad una recente sentenza della cassazione
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 1, pag. 57-64
d21801; d4042; d4041; d963; d96900
l' a. riferisce che secondo il pensiero della corte di cassazione il problema dell' applicabilita' della ritenuta d' acconto sulle somme che la parte soccombente in giudizio corrisponde direttamente al patrocinatore della parte vittoriosa in giudizio in quanto distrattario delle spese giudiziali deve essere risolto nello stesso senso in cui veniva risolto sotto la normativa previgente, stante l' identica sfera oggettiva di applicazione dell' art. 25 del decreto n. 600 del 1973 e dell' art. 3 della legge n. 801 del 1970. postulando l' obbligo della ritenuta d' acconto l' esistenza fra il soggetto che esegue il pagamento e quello che lo riceve di un rapporto di lavoro autonomo, nel caso in esame non va operata la ritenuta d' acconto, trattandosi di pagamento che non si ricollega con nesso di corrispettivita' all' attivita' professionale espletata dal difensore a favore del proprio cliente o di se stesso, ma ha il suo fondamento causale nella soccombenza in giudizio. riassunti brevemente i termini del problema sia alla luce sia della legislazione tributaria sia dell' interpretazione datane dall' amministrazione finanziaria, l' a. esprime il proprio dissenso dalla tesi giurisprudenziale indicandone il motivo nella non coincidenza della sfera oggettiva di applicazione delle due norme citate, delle quali quella emanata successivamente e' innovativa rispetto a quella previgente, in quanto il legislatore ha inteso ampliare l' area di applicazione della ritenuta d' acconto fino a comprendervi anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del rapporto commissione-prestazione, a favore di un terzo committente della prestazione ma non liquidatore del relativo onorario. secondo l' a. l' accoglimento della tesi giurisprudenziale comporterebbe un grave ridimensionamento del campo di applicazione della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, in contrasto con le direttive della legge delega per la riforma tributaria. l' a. conclude auspicando un intervento dell' amministrazione finanziaria inteso ad evitare un consolidarsi dell' indirizzo giurisprudenziale criticato e volto a tal fine ad accelerare eventuali vertenze in atto per pervenire ad altre pronunce della corte di cassazione recanti una piu' corretta interpretazione della norma.
art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 3 l. 28 ottobre 1970, n. 801 cass. 27 marzo 1979, n. 1774
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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