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133881
IDG801000024
80.10.00024 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 3 aprile 1979, n. 1878
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 207-208
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23106; d23107; d21822; d305701
commentando la sentenza con cui la corte di cassazione ha affermato che il termine per l' esercizio del privilegio afferente l' imposta dovuta per decadenza dei benefici fiscali e' quello stabilito per il recupero dell' imposta (nella specie quello ventennale decorrente dalla data di registrazione dell' atto agevolato di cui all' art. 7 della legge n. 604 del 1954) e non quello generale di cui all' art. 136 dell' abrogata legge di registro), l' a. esprime perplessita' in merito all' attuale applicabilita' del termine ventennale per l' esercizio del privilegio, data la prevista estinzione con decorso quinquennale dalla data di registrazione dell' atto. critica inoltre la pronuncia in rassegna per la sostenuta esistenza del privilegio fin dal momento della formazione dell' atto, data la prevista decorrenza del termine prescrizionale per il recupero dell' imposta dalla data di registrazione dell' atto.
art. 7 l. 6 agosto 1954, n. 604 art. 136 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 80 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 2772 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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