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133882
IDG801000025
80.10.00025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 10 aprile 1979, n. 2046
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 211-212
d21721; d21719; d2174
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui la corte d' appello e la commissione tributaria centrale, in presenza di questioni di fatto non estimative, non possono prescindere dalla situazione di fatto accertata dalla commissione di secondo grado e quindi accertare in modo autonomo l' esistenza dei presupposti di fatto, ma possono solo accertare se alla situazione di fatto risultante dalla pronuncia impugnata sia stata correttamente applicata la norma giuridica. secondo l' a. infatti la competenza degli organi suddetti deve considerarsi limitata, in relazione alle questioni di fatto non estimative, a conoscere se l' apprezzamento di fatto della commissione di merito sia o meno viziato da errore logico giuridico.
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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