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133883
IDG801000026
80.10.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 8 giugno 1979, n. 3248
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 233-234
d21719; d2174; d200; d02320; d02301
con riferimento agli artt. 27, ultimo comma, e 46, secondo comma, del vigente decreto sul contenzioso tributario (per effetto dei quali devono ritenersi soppresse, dalla data di insediamento della commissione tributaria centrale, le norme previgenti che in particolari fattispecie consentivano la discussione orale davanti alla commissione centrale ed attribuivano alla stessa la potesta' di esprimere apprezzamenti estimativi), l' a. critica la pronuncia in rassegna per essersi richiamata alla sentenza della corte costituzionale n. 274 del 1974 per la lamentata violazione dell' art. 25 della costituzione. precisa che si tratta di stabilire se la legge ordinaria, limitando la competenza di un giudice precostituito, possa sottrarre alla sua competenza (senza affidarle a giudice diverso di pari grado) le controversie gia' davanti a lui pendenti ed escluse dall' ambito di applicazione della nuova legge, violando in tal modo il diritto di difesa di cui all' art. 24 della costituzione. secondo l' a. la nuova disciplina, avendo tutelato il diritto di difesa nel caso di aumento di un grado di competenza e non nel caso di riduzione, ha oltretutto violato l' art. 3 della costituzione.
art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 25 cost. art. 3 cost. art. 24 cost. c. cost. 11 dicembre 1974, n. 274
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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