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| IDG801000026 | |
| 80.10.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 8 giugno 1979, n. 3248
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| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 233-234
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| d21719; d2174; d200; d02320; d02301
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| con riferimento agli artt. 27, ultimo comma, e 46, secondo comma, del
vigente decreto sul contenzioso tributario (per effetto dei quali
devono ritenersi soppresse, dalla data di insediamento della
commissione tributaria centrale, le norme previgenti che in
particolari fattispecie consentivano la discussione orale davanti
alla commissione centrale ed attribuivano alla stessa la potesta' di
esprimere apprezzamenti estimativi), l' a. critica la pronuncia in
rassegna per essersi richiamata alla sentenza della corte
costituzionale n. 274 del 1974 per la lamentata violazione dell' art.
25 della costituzione. precisa che si tratta di stabilire se la legge
ordinaria, limitando la competenza di un giudice precostituito, possa
sottrarre alla sua competenza (senza affidarle a giudice diverso di
pari grado) le controversie gia' davanti a lui pendenti ed escluse
dall' ambito di applicazione della nuova legge, violando in tal modo
il diritto di difesa di cui all' art. 24 della costituzione. secondo
l' a. la nuova disciplina, avendo tutelato il diritto di difesa nel
caso di aumento di un grado di competenza e non nel caso di
riduzione, ha oltretutto violato l' art. 3 della costituzione.
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| art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 25 cost.
art. 3 cost.
art. 24 cost.
c. cost. 11 dicembre 1974, n. 274
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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