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133884
IDG801000027
80.10.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. ii grado pavia sez. iii 11 gennaio 1979, n. 53
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 254-255
d23156; d23154
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione iva con indicazioni inesatte si configura quando risulta violato l' obbligo della dichiarazione in quanto l' imposta calcolata non corrisponde alla differenza tra registrazioni attive e passive e non quando risultano violati gli obblighi di fatturazione e registrazione, che sono autonomamente punibili. secondo l' a. tale tesi dovrebbe estendersi alla dichiarazione infedele: piu' precisamente se la dichiarazione risulta infedele solo perche' non conforme alle registrazioni effettuate nel periodo di riferimento si tratta di infrazione che investe direttamente l' obbligo della dichiarazione, mentre se l' infedelta' deriva da irregolarita' con esse in sede di fatturazione o registrazione dei singoli atti economici devono ritenersi applicabili solo le sanzionu relative alle violazioni intermedie e non quella relativa alla dichiarazione. l' a. ritiene che la tesi contraria comporti una sostanziale duplicazione di effetti sanzionatori priva di possano validamente svolgersi per il caso di omessa dichiarazione.
art. 43 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 41 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 42 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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