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133885
IDG801000028
80.10.00028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 19 luglio 1979, n. 4297
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 240-241
d2157; d23112; d40730; d30009; d18004
l' a. sottolineato l' interesse dell' affermazione, contenuta nella pronuncia commentata, del principio secondo cui l' iscrizione anagrafica rileva se ha un contenuto sostanziale, nel senso che deve pubblicizzare una residenza effettiva e non nominale. osserva che, nonostante sia la disciplina previgente sia quella vigente in tema di notificazioni di atti tributari prevedevano solo l' opera dei messi comunali e dei messi speciali autorizzati dall' ufficio, la corte di cassazione si e' espressa in passato nel senso di ritenere che l' amministrazione finanziaria possa avvalersi anche dell' opera degli ufficiali giudiziari o loro equiparati, ma che in tal caso debbano essere osservate le norme dettate in tema di notifiche dal codice di procedura civile. in tema di notificazioni in materia di imposta sulle successioni l' a. osserva che in base alla normativa vigente l' obbligo dell' indicazione nella denuncia di successione della residenza degli eredi e' sanzionato nel caso di mancato adempimento entro 20 giorni dalla notifica dell' invito da parte dell' ufficio ad integrare la denuncia e che pertanto il contribuente, se dopo l' integrazione della dichiarazione denuncia all' ufficio comunale un trasferimento di ricchezza, non e' tenuto a darne comunicazione anche all' ufficio competente per l' imposta sulle successioni.
art. 140 c.p.c. art. 143 c.p.c. art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 139 c.p.c. art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 38 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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