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| IDG801000028 | |
| 80.10.00028 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 19 luglio 1979, n. 4297
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| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 9, pt. 2, pag. 240-241
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| d2157; d23112; d40730; d30009; d18004
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| l' a. sottolineato l' interesse dell' affermazione, contenuta nella
pronuncia commentata, del principio secondo cui l' iscrizione
anagrafica rileva se ha un contenuto sostanziale, nel senso che deve
pubblicizzare una residenza effettiva e non nominale. osserva che,
nonostante sia la disciplina previgente sia quella vigente in tema di
notificazioni di atti tributari prevedevano solo l' opera dei messi
comunali e dei messi speciali autorizzati dall' ufficio, la corte di
cassazione si e' espressa in passato nel senso di ritenere che l'
amministrazione finanziaria possa avvalersi anche dell' opera degli
ufficiali giudiziari o loro equiparati, ma che in tal caso debbano
essere osservate le norme dettate in tema di notifiche dal codice di
procedura civile. in tema di notificazioni in materia di imposta
sulle successioni l' a. osserva che in base alla normativa vigente l'
obbligo dell' indicazione nella denuncia di successione della
residenza degli eredi e' sanzionato nel caso di mancato adempimento
entro 20 giorni dalla notifica dell' invito da parte dell' ufficio ad
integrare la denuncia e che pertanto il contribuente, se dopo l'
integrazione della dichiarazione denuncia all' ufficio comunale un
trasferimento di ricchezza, non e' tenuto a darne comunicazione anche
all' ufficio competente per l' imposta sulle successioni.
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| art. 140 c.p.c.
art. 143 c.p.c.
art. 60 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 139 c.p.c.
art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270
art. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 38 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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