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| IDG801000030 | |
| 80.10.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 3 maggio 1979, n. 2552
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| Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 10, pt. 2, pag. 275-276
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23106; d21831
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| commentando la pronuncia in cui la corte di cassazione ha affermato
che il termine di decadenza per il recupero delle normali imposte di
registro conseguente a perdita di agevolazione fiscale nel settore
dell' edilizia e', per gli atti stipulati prima del 15 novembre 1962,
quello previsto dal d.l. n. 1150 del 1967, che ha ridotto da 7 a 3
anni detto termine stabilendone la decorrenza dalla data della
denuncia dell' evento che determina la perdita dell' agevolazione, l'
a. osserva che la decorrenza, precedentemente prevista, dalla data di
registrazione dell' atto comportava che il diritto della finanza al
recupero dell' imposta si potesse prescrivere prima ancora di poter
essere fatto valere. circa la decorrenza degli interessi moratori in
caso di decadenza dai benefici di cui all' art. 14 della legge n. 408
del 1949, l' a. ritiene, in contrasto con la tesi giurisprudenziale,
che detti interessi decorrono non dalla data di registrazione dell'
atto, ma dal momento in cui si e' verificata la decadenza. osserva al
riguardo che la normativa sugli interessi moratori, facendo
riferimento per la decorrenza dal giorno in cui e' sorto il rapporto
tributario al solo caso di tributi non liquidati per mancanza od
insufficienza di elementi occorrenti per la liquidazione, esclude da
detta disciplina i casi in cui il negozio tassabile sia soggetto a
condizione sospensiva o che all' atto spettino determinati esoneri e
riduzioni per i quali debba essere successivamente dimostrato il
conseguimento di determinati scopi.
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| art. 2 l. 6 ottobre 1962, n. 1493
d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150
art. 4 l. 2 febbraio 1960, n. 35
l. 7 febbraio 1968, n. 26
l. 26 gennaio 1961, n. 29
l. 28 marzo 1962, n. 147
art. 14 l. 2 luglio 1949, n. 408
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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