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133888
IDG801000031
80.10.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 18 luglio 1979, n. 4266
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 10, pt. 2, pag. 281
d21910; d21901; d21900
dissentendo dall' avviso giurisprudenziale, l' a. ritiene che la legge n. 4 del 1929 sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie non escluda che nel caso di contravvenzione possa essere applicata la pena pecuniaria. l' a. desume l' ammissibilita' di tale possibilita' sia dalla legge sulla depenalizzazione dell' ammenda sia dalla giurisprudenza della cassazione penale relativa alle ipotesi delittuose di cui al iii comma dell' art. 56 del decreto n. 600 del 1973 dell' accertamento.
art. 12 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 10 comma 2 l. 24 dicembre 1975, n. 576 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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