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133891
IDG801000034
80.10.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
sulla validita' della dichiarazione dei redditi presentata tempestivamente ad ufficio ii. dd. incompetente
nota a comm. i grado ferrara sez. iii 4 ottobre 1979, n. 580
Rass. trib., an. 23 (1979), fasc. 10, pt. 2, pag. 294-296
d2151; d21513; d2143
esaminata l' evoluzione storica delle norme relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l' a. sostiene che la normativa vigente in materia (nonostante il contrario avviso ministeriale) non ha apportato innovazioni. ricordato che la dichiarazione deve essere presentata con i relativi allegati all' ufficio imposte od all' ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente e che la presentazione ad ufficio diverso si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all' ufficio delle imposte competente, l' a. conclude che le sanzioni previste in materia sono applicabili non quando l' ufficio competente abbia ricevuto tardivamente da quello incompetente la dichiarazione presentata tempestivamente, ma quando il contribuente l' abbia presentata (a quello competente od incompetente per territorio) entro un mese dalla scadenza del termine ovvero con ritardo superiore al mese.
art. 9 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 12 comma 1 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 2 d.l. 25 giugno 1975, n. 254 l. 25 luglio 1975, n. 350
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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