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133894
IDG801000037
80.10.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de falco antonio
la colonia ad meliorandum ai fini successori
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 9, pag. 1617-1620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9143; d9147; d91480
l' a. osserva che la "colonia ad meliorandum" o colonia enfiteutica e' contratto disciplinato dalle norme del diritto comune, ma non regolato espressamente dal codice civile vigente, in forza del quale il titolare dell' immobile (concedente) cede l' utile dominio del solo soprassuolo, con obbligo per il colono di migliorarlo e di corrispondere al concedente una quota dei prodotti. il concedente resta titolare del terreno dato a miglioria, paga le relative imposte e rimane estraneo alla coltivazione del fondo (a differenza di quanto avviene nella colonia parziaria, espressamente prevista dal codice civile). precisato che puo' stabilirsi solo in base alle consuetudini locali se una colonia sia da considerarsi semplicemente precaria ovvero provvista di diritto reale a tempo oppure perpetua, circa il problema della natura giuridica del contratto trasmesso agli eredi l' a. osserva che il diritto trasmesso per successione puo' consistere in un mero diritto di credito per le migliorie, alla fine della colonia, nei confronti del concedente (diritto di natura mobiliare e come tale non soggetto a valutazione) ovvero nel diritto reale del colono sul soprassuolo (suscettibile come tale di valutazione).
art. 2164 c.c. r.d. 5 settembre 1938, n. 1503
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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