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| IDG801000037 | |
| 80.10.00037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de falco antonio
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| la colonia ad meliorandum ai fini successori
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 9, pag. 1617-1620
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9143; d9147; d91480
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| l' a. osserva che la "colonia ad meliorandum" o colonia enfiteutica
e' contratto disciplinato dalle norme del diritto comune, ma non
regolato espressamente dal codice civile vigente, in forza del quale
il titolare dell' immobile (concedente) cede l' utile dominio del
solo soprassuolo, con obbligo per il colono di migliorarlo e di
corrispondere al concedente una quota dei prodotti. il concedente
resta titolare del terreno dato a miglioria, paga le relative imposte
e rimane estraneo alla coltivazione del fondo (a differenza di quanto
avviene nella colonia parziaria, espressamente prevista dal codice
civile). precisato che puo' stabilirsi solo in base alle consuetudini
locali se una colonia sia da considerarsi semplicemente precaria
ovvero provvista di diritto reale a tempo oppure perpetua, circa il
problema della natura giuridica del contratto trasmesso agli eredi l'
a. osserva che il diritto trasmesso per successione puo' consistere
in un mero diritto di credito per le migliorie, alla fine della
colonia, nei confronti del concedente (diritto di natura mobiliare e
come tale non soggetto a valutazione) ovvero nel diritto reale del
colono sul soprassuolo (suscettibile come tale di valutazione).
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| art. 2164 c.c.
r.d. 5 settembre 1938, n. 1503
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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