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| IDG801100007 | |
| 80.11.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mosconi franco
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| la convenzione europea per la repressione del terrorismo
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| Riv. dir. intern., vol. 62, (1979), fasc. 2-3, pag. 303-334
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d867; d652
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| l' obbligo caratterizzante la convenzione europea sul terrorismo e'
quello di accogliere le richieste di estradizione provenienti da
altri stati contraenti anche se tali richieste concernono reati
configurabili come politici. cosi' disponendo, la convenzione non
deroga ad alcuna regola di diritto internazionale generale. l'
obbligo di estradare non sussiste quando vi siano serie ragioni per
ritenere che la persona richiesta verrebbe sottoposta ad un processo
politico. l' obbligo di estradare posto dalla convenzione non e' in
contrasto con le norme costituzionali relative all' estradizione per
reati politici se tali norme si intendono come vietanti l'
estradizione soltanto per i reati che non si dirigono contro le
liberta' democratiche sancite dalla costituzione italiana: cio' nel
presupposto che la tutela delle stesse liberta' sia assicurata in
egual misura negli altri stati contraenti. il rispetto delle norme
costituzionali potrebbe comunque essere assicurato dalla formulazione
di una riserva, gia' apposta dal governo italiano al momento della
firma. lo stato italiano avrebbe allora solo l' obbligo di sottoporre
alle proprie autorita' competenti per l' esercizio dell' azione
penale le persone di cui sia stata chiesta e rifiutata l'
estradizione.
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| conv. strasburgo 1977 (repressione terrorismo)
st. ce
art. 10 comma 4 cost.
art. 26 comma 2 cost.
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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