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133955
IDG801100007
80.11.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mosconi franco
la convenzione europea per la repressione del terrorismo
Riv. dir. intern., vol. 62, (1979), fasc. 2-3, pag. 303-334
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d867; d652
l' obbligo caratterizzante la convenzione europea sul terrorismo e' quello di accogliere le richieste di estradizione provenienti da altri stati contraenti anche se tali richieste concernono reati configurabili come politici. cosi' disponendo, la convenzione non deroga ad alcuna regola di diritto internazionale generale. l' obbligo di estradare non sussiste quando vi siano serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrebbe sottoposta ad un processo politico. l' obbligo di estradare posto dalla convenzione non e' in contrasto con le norme costituzionali relative all' estradizione per reati politici se tali norme si intendono come vietanti l' estradizione soltanto per i reati che non si dirigono contro le liberta' democratiche sancite dalla costituzione italiana: cio' nel presupposto che la tutela delle stesse liberta' sia assicurata in egual misura negli altri stati contraenti. il rispetto delle norme costituzionali potrebbe comunque essere assicurato dalla formulazione di una riserva, gia' apposta dal governo italiano al momento della firma. lo stato italiano avrebbe allora solo l' obbligo di sottoporre alle proprie autorita' competenti per l' esercizio dell' azione penale le persone di cui sia stata chiesta e rifiutata l' estradizione.
conv. strasburgo 1977 (repressione terrorismo) st. ce art. 10 comma 4 cost. art. 26 comma 2 cost.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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