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133957
IDG801100009
80.11.00009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
panzera antonio filippo
la costituzione spagnola del 1978 e il diritto internazionale
Riv. dir. intern., vol. 62, (1979), fasc. 2-3, pag. 340-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8132; d816; d8652; d95132
nella costituzione spagnola del 1978 la formazione della volonta' dello stato nelle relazioni internazionali e' affidata al governo, con un adeguato controllo parlamentare; al re spetta la funzione di dichiarare la volonta' dello stato. l' autorizzazione parlamentare alla ratifica dei trattati non e' richiesta soltanto in ipotesi residuali. per i trattati che attribuiscano ad un' organizzazione o istituzione internazionale l' esercizio di competenze conferite dalla costituzione, occorre che il parlamento si pronunci a maggioranza assoluta. per l' esecuzione dei trattati e' sufficiente la pubblicazione nel bollettino ufficiale dello stato; le leggi ordinarie incontrano un limite nel rispetto delle norme poste dai trattati e delle norme internazionali consuetudinarie. un principio costituzionale esclude che un cittadino spagnolo per origine possa essere privato della cittadinanza.
art. 93 constitucion (spagna) art. 94 constitucion (spagna) art. 95 constitucion (spagna) art. 96 constitucion (spagna) art. 11 constitucion (spagna) art. 13 constitucion (spagna)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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